6. Il Consiglio Superiore di sanità è composto:
da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute
da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute, e da ventisei componenti di diritto
da trenta membri, di diritto, nominati dal Ministro della salute, e da ventisei componenti non di diritto
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