3. Fra gli “Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori” come definiti nell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 vi è:
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, avendo prima avuto autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, avendo prima avuto autorizzazione del Direttore dei Lavori se questo non coincide con lo stesso Coordinatore della Sicurezza.
Non so rispondere