9. Ai sensi dell'art. 55 quater, c. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche:
una valutazione di insufficiente rendimento, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio,
una valutazione di insufficiente rendimento, riferibile ad un arco temporale non inferiore al quinquennio
una valutazione di insufficiente rendimento, riferibile ad un arco temporale non inferiore a dieci anni
Non so rispondere